Line guida per l’applicazione dell’articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia
In conformità al Codice Deontologico del Medico Veterinario
La Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (1) è in vigore nel nostro Paese dal 1 novembre 2011, a seguito della Legge italiana di ratifica n. 201/2010 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”).
La citata legge di ratifica ha dato “piena e intera esecuzione” alla Convenzione, il cui testo va osservato, in tutti i sensi e per tutti gli effetti, quale legge dello Stato.
Data la portata della Convenzione, si invitano i Medici Veterinari alla lettura integrale del testo ed in particolare ad assicurare una puntuale conoscenza dell’articolo 10 (Interventi chirurgici) tenuto conto che, in materia di interventi chirurgici non curativi, tale articolo rappresenta l’unica norma di legge vigente.
Divieti – (Articolo 10, comma 1)
1. Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare:
a) il taglio della coda;
b) Il taglio delle orecchie;
c) la recisione delle corde vocali;
d) l’asportazione delle unghie e dei denti.
Nota – Nei divieti sopra indicati sono inclusi tutti gli interventi aventi finalità estetica, compresi gli interventi morfologici per adeguamento a standard di razza. Non sono previste eccezioni a tale generale divieto. Il Consiglio Superiore di Sanità (Sezione IV), nel parere fornito alla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario il 13 luglio 2011, richiamando la nota del Ministro della salute del 16 marzo 2011, ha citato il “divieto assoluto di praticare interventi chirurgici a scopo estetico sugli animali da compagnia”. Eventuali violazioni dell’Articolo 10, comma 1, si configurano come violazione deontologica e violazione penalmente rilevante ai sensi dell’articolo 544-ter del Codice Penale (2).
Eccezioni (Articolo 10, comma 2, lettera a)
2. Saranno autorizzate eccezioni a tali divieti solamente:
a) se un medico veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse di un determinato animale;
b) per impedire la riproduzione.
Nota – Ad espresso quesito della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, il Consiglio Superiore di Sanità ha risposto in data 13 luglio 2011 con un parere alla “Richiesta di definire un ambito all’interno del quale prevedere la necessità di caudotomia”. Sulla base del parere fornito dal CSS, fra le eccezionali ragioni di medicina veterinaria – previste dall’articolo 10, comma 2, lettera a) – rientra solo la caudotomia neonatale preventiva da eseguirsi esclusivamente a cura del medico veterinario (nella prima settimana di vita, in sedazione e con anestesia locale) in alcune razze di cani da ferma, riporto e cerca come allegata Tabella 1 suscettibili di essere esposte a problemi sanitari in età adulta, allo scopo di abbattere il rischio di lesioni alla coda, difficilmente curabili con trattamenti conservativi.
Il parere del Consiglio Superiore di sanità ritiene inoltre “che alla procedura chirurgica debba conseguire la produzione di un certificato da perte del Medico Veterinario operatore, tale certificato dovrà sempre accompagnare la documentazione sanitaria del cani;
Che alla procedura chirurgica possano essere ammessi solo i cani per i quali il proprietario dichiari l’utilizzo per l’attività sportivo venatoria”.
Quanto all’eccezione “nell’interesse di un determinato animale” si ritiene che la valutazione del Medico Veterinario debba portare a una valutazione rigorosamente restrittiva delle ipotesi in campo, riconducendole ai soli casi di caudotomia neonatale preventiva anzidetta. Situazioni rare e straordinarie in cui la mancata amputazione può gravemente compromettere l’attività dell’animale dovranno essere valutate con la massima prudenza. Valga in via generale il principio bioetico della non maleficenza, cioè di non provocare danni ad alcun essere vivente quando non legati al conseguimento di un beneficio superiore.
Adempimento a cura del Medico Veterinario
3. a) gli interventi nel corso dei quali l’animale proverà o sarà suscettibile di provare forti dolori devono essere effettuati solamente in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo;
Nota – La Convenzione tutela l’animale da compagnia riconoscendo nel Medico Veterinario l’unica professionalità autorizzata agli interventi chirurgici eccezionalmente eseguiti con finalità non curative/preventive.
Il Medico Veterinario che esegua la caudotomia neonatale preventiva dovrà:
– provvedere o verificare che l’animale sia stato correttamente identificato e registrato nella Anagrafe canina territorialmente competente e che appartenga alle razze della tabella
– acquisire il consenso informatico scritto del proprietario/detentore/richiedente la prestazione ai sensi degli articoli 32 e 33 del Codice Deontologico del Medico Veterinario. ( v. fac-simile)
– acquisire la dichiarazione del proprietari/detentore/richiedente la prestazione circa l’effettivo utilizzo del cane per futura attività sportivo-veterinaria. (v. fac-simile)
– produrre un certificato medico-veterinario relativo alla prestazione chirurigica eseguita che dovrà accompagnare sempre la documentazione sanitaria del cane (v. fac-simile)
– conservare tutta la documentazione. Vigilanza a cura dell’Ordine professionale
La Convenzione prevede uno spazio di derogabilità da non intendere in senso permissivo ma quale eccezione, circostanziata e circoscritta, per situazioni particolari la cui violazione ricade sotto il discernimento intellettuale e la stretta responsabilità individuale del Medico Veterinario. Lo spazio decisionale accordato solo al Medico Veterinario deve essere guidato dalla deontologia professionale e dal ponderato esercizio in “scienza e coscienza” della prestazione, escludendo ogni possibile abuso o interpretazione estensiva o strumentale delle eccezioni. L’ordine provinciale territorialmente competente e la FNOVI
vigileranno sull’osservanza della presente Linea Guida.
(1)! Per animale da compagnia, la Convenzione intende “ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia”. La Convenzione ammette l’applicazione delle proprie disposizioni a categorie di animali che non sono espressamente citate.
(2)! Art. 544-ter (Maltrattamento di animali). – Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per la sua caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.
Elenco Razze – Allegato 1 – Parere Consiglio Superiore Sanità
BRACCO UNGHERESE A PELO CORTO
CANE DA FERMA TEDESCO A PELO DURO
CANE DA FERMA TEDESCO A PELO CORTO
BRACCO FRANCESE TIPO GASCOGNE
BRACCO FRANCESE TIPO PIRENEI
BRACCO ITALIANO
EPAGNEUL BRETON
GRIFFONE A PELO DURO (KORTHALS)
SPINONE ITALIANO
COCKER SPANIEL
SPRINGER SPANIEL
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